Pietro Fulciniti
APPUNTI INTRODUTTIVI ALLA SCIENZA DEL DIRITTO, DELL’ECONOMIA E DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Lo studio e la ricerca in campo giuridico, economico e aziendale da svolgere nell’ambito dell’Associazione culturale della quale mi sono reso promotore, merita una preliminare riflessione circa i contenuti – apparentemente chiari – e le finalità perseguite. Merita anche degli approfondimenti che auspico siano gli Associati a condurre con lo spirito che dovrà caratterizzare la loro presenza attiva nell’Associazione stessa.
Per cominciare un piccolo accenno - anch’esso dall’apparenza divagatoria - che potrà, tuttavia, servire da stimolo in quanto riguarda la relazione fra scienza del diritto e scienza dell’economia. Entrambe trovano posto nel vasto ambito della scienze che studia (lato sensu) la società, con la differenza che quella giuridica studia la condotta dell’uomo nel contesto delle società politicamente organizzate, da cui discende la ben nota asserzione «ubi societas ibi ius» e «ubi ius ibi societas», mentre quella economica studia sempre il comportamento di un soggetto (persona fisica, persona giuridica o ente) considerato (stricto sensu) «operatore economico», la cui nozione è racchiusa nell’art. 3, primo comma, lettera p) del Codice dei contratti pubblici; inoltre cfr. Corte di Giustizia dell’U.E., X sezione, causa C-219/ 19 dell’11 giugno 2020.
Lo studio e la ricerca riferiti alla scienza economica postula nondimeno una visione più ampia di quella offerta dalla definizione di «operatore economico», il cui soggetto si limitata a svolgere la propria opera in un perimetro in cui è parte la pubblica amministrazione.
Sulla scienza del diritto, benché abbia scritto un volume di oltre 300 pagine, non ancora pubblicato, il cui titolo e il sommario sono riportati in appendice al presente lavoro, è di estrema utilità verificare quale parte del diritto positivo prevede e regola l’azienda. La nozione di essa è contenuta nell’art. 2555 c. c., che recita «L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». Soffermandoci sulla prima parte del termine «azienda», appare del tutto evidente che la sua struttura («complesso di beni») induce a considerare come pertinente allo studio dell’azienda la scienza economica. Tali beni, definiti «economici», si caratterizzano dal possesso di elementi indefettibili, quali la «scarsità», che ne consente lo scambio nel mercato; l’«utilità», intesa come requisito in grado di soddisfare un bisogno materiale dell’uomo o una necessità dell’impresa; il «prezzo», commisurato alla scarsità del bene o al costo per produrlo; l’«accessibilità», consistente nella possibilità tecnologica di sfruttare una risorsa materiale o immateriale destinata a soddisfare un determinato bisogno; l’«informazione», ossia la conoscenza, da parte del potenziale acquirente del bene che possa appagare una sua necessità. La succitata norma in chiusura dispone che i «beni» aziendali sono destinati ad essere «organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa».
Il trinomio «azienda», «imprenditore», «impresa» è costituito da tre soggetti, distinti sul piano definitorio, uniti però nella produzione o nello scambio di beni e servizi (per la precisione, l’impresa, a differenza dell’imprenditore, non trova una definizione nel nostro ordinamento giuridico). Nell’art. 2082 del c. c. si legge: «E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Su detta definizione, dottrina e giurisprudenza hanno, ciascuna per la rispettiva competenza, dato un contributo interpretativo su cui, ovviamente, non posso soffermarmi in questa sede. Mi limito a dire che la «professionalità» che caratterizza l’attività dell’imprenditore è intesa nel suo significato di abitualità che ne esclude l’occasionalità (per tutti cfr. Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 16612 del 19 giugno 2008, la cui massima recita: «La nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti».
L’attività professionalmente esercitata dall’imprenditore mediante l’impiego dei beni aziendali organizzati in funzione della produzione o dello scambio di beni e servizi, postula che l’azienda sia in condizioni fisiologiche tali da poter raggiungere, senza alcun intralcio, il risultato finale. Ma non sempre, nel corso della sua vita, l’azienda versa in tale condizione di «salute»; e allora lo studio e la ricerca devono indirizzarsi verso l’approfondimento del rapporto che intercorre o che possa intercorrere fra la due scienze (del diritto e dell’economia) e quella aziendalistica, con speciale riferimento «all’«insolvenza» e alla «crisi» dell’impresa, tema di grande attualità a causa della pandemia da Covid e agli effetti che hanno dato vita ai due suddetti concetti di cui dirò oltre. Concettualmente la «crisi» e l’«insolvenza», sono degli eventi che si manifestano allorquando l’azienda - definita «organismo vivente» (cfr. Niccolò Branca, Per un’economia della consapevolezza, in https://www.niccolobranca.it/lazienda-come-organismo-vivente-2) - conosce una qualche manifestazione patologica.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (approvato con decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, e successive modifiche in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023), definisce la «crisi» quale «squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate»; l’«insolvenza» come «stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni».
Rispetto alla precedente disciplina (vedi la Legge Fallimentare, approvata con regio decreto 16 marzo 1941, n. 267, il cui Titolo II regolava il fallimento dell’imprenditore), l’art. 349 del Codice della crisi d’impresa, ha sostituito i termini «fallimento», «procedura fallimentare» e «fallito» rispettivamente con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale».
Verrei, probabilmente, tacciato d’incompletezza, se non dedicassi l’ultima parte di questi Appunti agli studi condotti intorno alla «scienza economica» ed all’«economia aziendale», a corredo dei risultati raggiunti a partire del primo degli economisti classici, Adam Smith (1723-1790), fino a Marie Esprit Lèon Walras (1834-1910), Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848-1023) e, infine, John Maynard Keynes (1883-1946).
A differenza di chi si approccia alle scienze fisiche e naturali e impiega nella sua ricerca, a partire da Galileo Galilei (1564-1642), il «metodo induttivo», già definito da Aristotele come «procedimento che dal particolare porta all’universale». la scienza economica (annoverata fra le scienze sociali) adotta invece il «metodo deduttivo». Chi si dedica allo studio di essa, cioè l’economista, deve pertanto usare come metodo di ricerca, quello comunemente chiamato «processo conoscitivo» che gli consenta di partire da principi generali per poi giungere all’enunciazione di leggi che spiegano fenomeni particolari. Applicando siffatto metodo alla scienza economica si ha la conoscenza di quei processi attraverso i quali le risorse in generale sono suddivise tra le diverse utilità.
La scienza che ci occupa - tradizionalmente detta «economia politica» - persegue una duplice finalità e consta di una duplice definizione (almeno stando alla disciplina insegnata nelle università, all’epoca in cui fu studente l’autore di questi Appunti): il primo dei fini è la «produzione» di beni, meglio definita come «macroeconomia», il secondo è lo «scambio» nel mercato dei beni medesimi, e allora la definizione è quella di «microeconomia». Macro e micro economia sono funzionali alla soddisfazione delle necessità o utilità umane nelle varie epoche storiche.
Gli altri studi di cui accennavo sopra attengono all’economia aziendale. In Italia si deve a Gino Zappa (1879-1960) la costruzione di una teoria generale dell’economia aziendale, elaborata negli anni Trenta del Novecento (si veda la sua opera La produzione nell’economia delle imprese, in 3 volumi, pubblicata a Milano nel 1956-1957). E’ però nell’ultimo decennio del secolo scorso, che si venne ad affermare, per opera dell’economista americano Arnold Carl Harberger (1924), la distinzione tra l’economia intesa come «scienza», nell’ambito della quale se ne studia l’efficienza, e quella intesa come «arte», dentro cui maturano i processi decisionali. Si ha l’«economia aziendale» e la contemporanea «management science» alla cui genesi ha contribuito Herbert Alexander Simon (1916-2001) (Sul punto cfr. Claudia Demattè, Economia d’azienda e management, in Economia & management, I, marzo, 1988).
I due anzidetti termini - «economia aziendale» e «management science» - sono stati posti a confronto in un interessante saggio di Francesco Silva dal titolo Scienza economica ed economia aziendale, pubblicato in Liuc (Università Carlo Cattaneo) Papers n. 3 Serie Economia e impresa I, novembre 1993. L’autore, dopo aver fatto riferimento a quanto osservato dall’economista svedese Eli Filip Heckscher, con riguardo all’economia tesa ad abbracciare «tutte le attività umane, con un particolare punto di vista», affronta le essenziali questioni classificatorie dell’economia tout court entro la quale si sviluppa il duplice problema che attiene al «linguaggio» (vedi pag. 5) e al «metodo» (vedi pag. 6), per poi occuparsi, appunto, dell’economia aziendale di scuola italiana e del management science», di scuola inglese. La prima è sinteticamente definibile come la scienza che studia tutti i processi legati all’esistere dell’azienda, dalla nascita alla cessazione. Il suo carattere privo di normatività è soggetto a modificarsi nel tempo e «gli studi aziendali – scrive il Silva – sono infatti motivati in ultima analisi da esigenze operative: ogni teoria si giustifica in quanto consente di progettare o di agire in modo più efficace» (cfr. op. cit., pag. 8).
La dimensione dell’azienda, in sede di progettazione, è stata oggetto di attenzione da parte degli economisti, che in questa sede cerco di compendiare. Non può sfuggire l’orientamento, tipicamente europeo e prevalente in Italia, a creare aziende che sotto il profilo dimensionale ne riducevano l’organizzazione. Nacque cosi la piccola e media impresa (PMI), sia essa impresa individuale, ovvero società di persone o capitali, comunque un fenomeno legato all’economia post industriale. C’è chi ritiene che il successo della PMI sia una diretta conseguenza della crisi della grande industria italiana, risalente agli anni Settanta del XX secolo, allorquando i lavoratori decisero di lavorare in proprio creando soprattutto piccole imprese, poi riunitisi in «distretti industriali», dediti alla produzione di beni che richiedeva l’impiego di scarsa tecnologia. Si stima che i dipendenti delle PMI raggiunsero il numero di tre milioni, e le aziende rappresentarono il 60% delle produzione manifatturiera italiana (cfr. Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia, Torino, 2013). Sui piano occupazionale, nei primi anni del 2000, le aziende di piccola e media dimensione in Italia - che già ritenevano il secondo posto, dietro il Giappone, come numero di dipendenti nelle PMI, con il 71,4% degli occupanti: fonte Istat 1994 - occupavano, secondo fonte sempre dell’Istat, 17 milioni di lavoratori, che rappresentavano il 47% della totalità degli impiegati nell’industri e nei servizi).
Secondo il Silva, la «management science» ha per oggetto lo studio di ogni «organizzazione razionale», e non solo dell’impresa (cfr. Scienza economica ed economia aziendale, cit., pag. 9). L’approfondimento del concetto di «organizzazione razionale», richiede una trattazione che non può essere contenuta in questo lavoro a carattere introduttivo. Cionondimeno, non posso esimermi dal ricordare che fu lo statunitense Frederick Winslow Taylor (1856-1915) a teorizzare l’organizzazione scientifica del lavoro (vedi la sua opera del 1911 The principles of scientific management trad. it., Milano,1950). L’applicazione pratica della sua teoria determino la divisione scientifica del lavoro e, per opera Henry Ford, l’installazione nella sua fabbrica di veicoli a motore della prima catena di montaggio, ciò favorendo, da una parte, il lavoro degli operai e riducendo, dall’altra, i tempi necessari per l’assemblaggio di ciascun manufatto.
Qui termina il presente lavoro, con tutte le sue manchevolezze riscontrabili, ma anche con l’auspicio che altri studiosi dell’Istituto possano proseguire nello studio e nella ricerca riguardanti non solo le problematiche aziendali, ma anche la scienza del dirtto e dell’economia.
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APPENDICE
PIETRO FULCINITI
CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA SCIENZA DEL DIRITTO
Sommario
Note introduttive
Parte Prima
Alla ricerca delle fonti e dello sviluppo del diritto e della giurisprudenza – L’affermarsi della scienza del diritto nelle società politiche dell’Oriente e dell’Occidente
Cap. I. La genesi del diritto – Cap. II (segue). La scienza del diritto. Sezione I: La genesi della scienza del diritto – Sezione II: Lo sviluppo della scienza del diritto durante il Principato: § 1. Publio Giuvenzio Celso (figlio) - § 2. Gàio - § 3. Publio Salvo Giuliano - § 4. Sesto Pomponio - § 5. Ulpio Marcello e Cervidio Scevola - § 6. Emilio Papiniano - § 7. Giulio Paolo, Domizio Ulpiano ed altri giuristi dell’età dei Severi. - Cap. III (segue) Il Corpus iuris civilis e la codificazione che lo ha preceduto – Cap. IV (segue). La scienza del diritto in Oriente ed Occidente dopo Giustiniano: § 1. Da Teofilo ai Basilici e gli Scholia - § 2. Da Isidoro di Siviglia alla nascita del diritto canonico - § 3. Dalla Scuola dei Glossatori alla Scuola dei Commentatori – Cap. V - L’influenza della scienza del diritto sugli ordinamenti giuridici moderni diversi dal common law. - § 1. L’influenza del diritto romano e i principi giuridici della scienza del diritto nelle altre società politiche extraeuropee - § 2. Relazione e distinzione tra «diritto e scienza del diritto», tra «dottrina e giurisprudenza» e tra «etica, «morale» e «diritto» - § 3. Ius gentium e ius cogens: le fattispecie concrete: I processi di Norimberga e di Tokyo.
Parte Seconda
La scienza del diritto nelle teorie moderne.
Cap. I - Il diritto positivo tra concezione razionalistica e concezione positivistica: § 1. Realismo metodologico - § 2. Realismo ontologico - § 3. Realismo epistemologico – Cap II (segue). La giurisprudenza come scienza: Il negazionismo del Kirchmann e del l'Atienza – Cap III La Fenomenologia e l’Ontofenomenologia della scienza giuridica – Cap. IV. La teoria istituzionalista – Cap. V (segue). L’attualità della teoria istituzionalista – Cap. VI (segue). Le autorità amministrative indipendenti e gli interna corporis acta nella teoria istituzionalista.
Conclusioni.